L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida approvate con Delibera ANAC n. 1309/2016 che prevede la pubblicazione del c.d. “registro degli accessi”.
- REGISTRO ACCESSO CIVICO – ANNI 2022 – 2024 (aggiornato al 30/09/2024) – Non risultano agli atti istanze di accesso civico alla data del 30/09/2024
- REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ANNI 2022 – 2024 (aggiornato al 30/09/2024)
Per i dati relativi agli anni precedenti accedere a: